IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto, in particolare, l'art. 7, comma 7, del predetto decreto legislativo n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio dei Ministri individua, con propri decreti, gli uffici di diretta collaborazione propri, nonche' quelli dei Ministri senza portafoglio o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri» ed, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4 e l'art. 15; Vista la legge 24 ottobre 1977, n. 801, recante istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato, ed in particolare l'art. 7; Ravvisata la necessita' di prevedere appositi compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e sicurezza, da attribuire ad un funzionario della segreteria generale del CESIS che operi, in posizione di autonomia ed alle esclusive dipendenze del segretario generale del CESIS, presso l'ufficio del consigliere militare; Decreta: Art. 1. 1. L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, citato in premessa e' cosi' modificato: a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma: «2-bis. Presso l'ufficio del consigliere militare opera, altresi', in posizione di autonomia, un funzionario della segreteria generale del CESIS con compiti di collegamento tra le strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione e sicurezza, ferme restando le competenze della segreteria speciale di cui al successivo art. 24.».