IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista   la   legge  23 agosto  1988,  n.  400,  recante  disciplina
dell'attivita'   di   Governo  e  ordinamento  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri;
  Visto  il  decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n.  303, recante
ordinamento  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri, a norma
dell'art.   11  della  legge  15 marzo  1997,  n.  59,  e  successive
modificazioni ed integrazioni;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  7,  comma 7, del predetto decreto
legislativo  n. 303 del 1999, secondo cui il Presidente del Consiglio
dei  Ministri  individua,  con  propri decreti, gli uffici di diretta
collaborazione  propri, nonche' quelli dei Ministri senza portafoglio
o sottosegretari della Presidenza, e ne determina la composizione;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
23 luglio  2002,  e  successive  modificazioni,  recante «Ordinamento
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»
ed, in particolare, l'art. 2, commi 3 e 4 e l'art. 15;
  Vista  la  legge  24 ottobre  1977,  n.  801, recante istituzione e
ordinamento  dei  servizi  per  le  informazioni  e  la  sicurezza  e
disciplina del segreto di Stato, ed in particolare l'art. 7;
  Ravvisata   la   necessita'   di   prevedere  appositi  compiti  di
collegamento  tra  le  strutture  della  Presidenza del Consiglio dei
Ministri  e  gli organismi di informazione e sicurezza, da attribuire
ad  un  funzionario della segreteria generale del CESIS che operi, in
posizione  di  autonomia  ed alle esclusive dipendenze del segretario
generale del CESIS, presso l'ufficio del consigliere militare;
                              Decreta:
                               Art. 1.
  1.  L'art. 15 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
23 luglio 2002, citato in premessa e' cosi' modificato:
    a) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente comma:
    «2-bis.   Presso   l'ufficio   del  consigliere  militare  opera,
altresi',  in posizione di autonomia, un funzionario della segreteria
generale del CESIS con compiti di collegamento tra le strutture della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e gli organismi di informazione
e  sicurezza,  ferme restando le competenze della segreteria speciale
di cui al successivo art. 24.».